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  • assodimi 15:35 il 21/04/2011 Permalink | Rispondi
    Etichette: d. lgs 81/08, verifiche periodiche   

    Decreto Verifiche Periodiche D. Lgs. 81/08 art. 71 

     

     

    UPDATE 26/07/2011

    Abbiamo avuto notizie che il tanto atteso Decreto Ministeriale cheregolamenterà le modalità di esecuzione delle prime verifiche e delle verifiche periodiche obbligatorie degli apparecchi di sollevamento con l’introduzione dei Soggetti Privati Abilitati in caso di mancata effettuazione delle stesse da parte degli enti pubblici preposti (D. Lgs. 81/08 art. 71 commi 11, 12, 13) è stato firmato dai competenti Ministeri ed inviato alla Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione, che si attende quindi nei prossimi giorni.

    per leggere l’articolo completo clicca qui

     

    Risposte alle domande pervenute in segreteria:

    Verifiche effettuate in Trentino Alto Adige

    Qui è già da tempo che i privati abilitati delle province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare verifiche; per essere abilitati seguono un iter diverso da quello previsto dal decreto ed anche le modalità con cui possono essere chiamati in causa sono tutta un’altra cosa: le verifiche effettuate con loro avranno valenza nazionale?

    Ad oggi alcuni periti le ritengono valide ed altri invece no…

    I verbali delle verifiche periodiche effettuate dai professionisti abilitati hanno valore legale (cioè sono legittimi) se emessi entro il territorio per il quale vale l’abilitazione (cioè la provincia di pertinenza). Una attrezzatura trasferibile verificata in una delle provincie suddette potrà essere utilizzata anche al di fuori della stessa, ma i professionisti abilitati potranno operare solo nella provincia nel cui elenco sono registrati.
    Periodo titolarità ASL/INAIL (30/60 gg): il noleggiatore come si muove? La risposta, più volte caldeggiata, è stata “bisogna organizzarsi”… e questo non è un problema, ossia raccomandate (??) fatte ad ogni cambio cantiere e relative disdette, fino al trascorrere del periodo di titolarità, per poi fare collaudare il mezzo dal soggetto che si vuole. Giusta questa interpretazione? Il termine di 60/30 gg. è quello minimo nel quale la richiesta va fatta al ST il quale la gestisce autonomamente (secondo le previsioni dell’art. 2.3, cioè entro 60/30 gg.). Occorre entro questo termine fornire le informazioni necessarie sulla localizzazione della macchina perché il ST possa intervenire. Decorsi questi termini l’utente sceglie chi vuole tra i SA ed il rapporto diviene bilaterale col SA.
    Un consiglio che ci è stato dato dallo stesso Ing. Candreva è stato di fare le richieste, rispetto alla scadenza annuale, anche prima dei 60 o 30 gg. rispetto alla data di scadenza; però so anche di dipartimenti ARPA (Padova ad esempio) che hanno già espresso la loro contrarietà ad eseguire verifiche prima dell’annualità prevista … Se così fosse, poi, ci sarebbero casi di richiesta di prima verifica praticamente contestuali alla messa in servizio: non è poco logica questa cosa? Il DM richiede che la domanda di verifica periodica vada fatta almeno 60/30 gg. prima della scadenza del termine per le verifiche. Il termine almeno consente esplicitamente una flessibilità, ma l’intera formulazione della frase inequivocabilmente comporta che la verifica dovrebbe essere fatta (dal ST) entro lo stesso termine e non prima. In questa ottica, e solo per consentire una migliore programmazione degli interventi, la richiesta può essere anticipata rispetto ai termini suddetti. Peraltro si possono studiare (a livello territoriale) procedure per semplificare gli adempimenti di verifica periodica: ad es. per ravvicinare le scadenze di determinati apparecchi installati presso il medesimo utente, in modo che non siano necessariamente richiesti tanti “accessi” quanti sono gli apparecchi, ma cercare verificare tutti (o il maggior numero di essi) approfittando di un solo accesso.
    Chiarire il buco del decreto per capire cosa succede se una macchina non viene verificata entro 30gg. La verifica scade, l’utente deve andare direttamente dal privato, ma nel frattempo c’è una finestra temporale di “scoperto”; A fil di logica giuridica, la macchina dovrebbe essere tenuta fuori servizio, pena la sanzionabilità in caso di uso rilevato dall’organo di vigilanza. Tuttavia un suo utilizzo, una volta che si possa dimostrare (documentalmente e di fatto) che le azioni di controllo del c. 8 dell’art. 71 TU sono soddisfatte, non sembrerebbe poter essere qualificato “incauto o poco sicuro”, alla luce della considerazione che, nella pratica, il valore di una “verifica” si esaurisce nel momento in cui la stessa si conclude.  Può essere il caso, in generale, che l’utente valuti attentamente con quanto anticipo inoltrare al ST la propria richiesta, rispetto alla data di scadenza della precedente verifica periodica per evitare che, causa i tempi di effettuazione previsti/concessi, la verifica precedente vada effettivamente in scadenza.
    Come gestire le macchine “orfane”, ovvero tutto quell’enorme arretrato di denunciato ma senza mai seguito da Ispesl? Possibilità attualmente allo studio. Sono possibili varie ipotesi a seconda delle diverse possibilità. In linea generale, ad es., per attrezzature non marcate CE, quindi di notevole anzianità e per le quali non sia stato fatto alcun intervento (di omologazione o di verifica periodica) si potrebbe pensare ad una “prima verifica periodica” consistente – previa esibizione dell’utente dei risultati di un’indagine supplementare – nelle prove ed accertamenti di routine e nella compilazione della scheda di identificazione. Per attrezzature marcate CE, una cosa analoga, chiedendo l’indagine supplementare solo per anzianità superiori, ad es. a 10 anni. Procedure via via più “leggere per attrezzature per le quali siano disponibili verbali di verifica emessi anche in assenza di “omologazione” o di “librettazione” ex art. 11.3 del 459.
    Se alla luce dell’ultimo decreto legislativo 11 aprile 2011 gli ascensori, montacarichi da cantiere e ponti autosollevanti costruiti precedentemente all’entrata in vigore del succitato decreto, devono essere adeguati con i nuovi sistemi di sicurezza? In caso che bisogna adeguarli deve farlo il costruttore? E deve rilasciare un nuovo CE? Quello dell’11 aprile è un decreto (inter)ministeriale non dlgs. La questione posta va vista alla luce della direttiva macchine e delle disposizioni del titolo III del TU in materia di adeguamento al progresso della tecnica. La conformità costruttiva, è stato detto in tutte le salse, va misurata rispetto alla regolamentazione cogente in vigore al momento della fabbricazione/immissione sul mercato/in servizio (tenendo conto di eventuali obblighi di aggiornamento sopravvenuti per effetto di successiva regolamentazione – ad es. D.lgs n. 359/99. Non sarebbe male trattare questi argomenti in una apposita occasione, visto che quesiti del genere denotano una diffusa disinformazione.
    Alla luce del nuovo decreto la ASL potrà instaurare nuovi rapporti/convenzioni/ affidamenti a privati DOPO la data di pubblicazione ? In linea generale ad un soggetto giuridicamente titolare di una funzione deve essere riconosciuta l’autonomia organizzativa anche per quanto riguarda le modalità di espletamento operativo della funzione. Si dovrebbe valutare se, nel caso di specie, la previsione dell’art. 3 costituisce implicita limitazione a tale autonoma prerogativa.  Nel caso di regolamentazione regionale che statuisce in maniera diversa ed entrata in vigore prima del DM prevalgono certamente le disposizioni della regolamentazione regionale.
    Quanti DT deve avere un ENTE ? 1 in tutto o 1 per Regione per le quali chiede di intervenire? E’ sufficiente un solo DT. Tuttavia, per SA aventi varie dipendenze regionali/territoriali e considerati i compiti del DT (cfr. p. 13.3 della 17020) sarebbe opportuno che vi siano una o più figure di “assistente” del DT per rendere organizzativamente sostenibile lo svolgimento di tale funzione.
    Chiarire nel dettagli i rapporti amministrativi nei due casi (< e > 30gg): chi fattura, chi incassa, come/quando/ a chi stornare le %, cosa succede se cliente non paga… Attendere definizione della questione tra INAIL e Regioni. Mi risulta che in alcuni territori già ci si stia pensando.
    Come si fa per essere accreditati come organismo notificato? Non si deve parlare di organismo “notificato” ma di Soggetto Abilitato. Il DM (cfr. all. I) risponde anche a questa domanda.
    Quali vantaggi ci sono per i Centri 3 A ? I Centri 3A, a meno che non diventino SA –  ma sarebbe in contrasto con la 17020 – possono proporsi validamente ai datori di lavoro per l’effettuazione degli interventi di controllo di cui al c. 8 dell’art. 71 ed anche per un supporto operativo prima (ed eventualmente durante) la vera e propria verifica periodica, specialmente per attrezzature piuttosto anziane quando si tatti di fare le “indagini supplementari”. Va da sé che per questo tipo di attività occorre che i centri 3A dispongano del personale professionalmente qualificato (secondo le norme) per tali interventi.
    Possono organismi notificati abilitati in Italia delegare verifiche approfondite di piattaforme aeree a tecnici specializzati, muniti di Carta CAP dell’IPAF? (vedasi http://www.ipaf.org/it/formazione/carta-cap/ Ribadito che è improprio e fonte di equivoco parlare di organismo “notificato” e che il termine corretto è   Soggetto Abilitato, va detto che il DM stabilisce in maniera precisa le caratteristiche di qualificazione tecnica (laurea/(diploma) e di esperienza (anzianità nella funzione) del personale operativo dei SA ed aggiunge che tale personale deve essere legato da contratto (professionale) di esclusiva (secondo la 17020 si deve trattare di “permanent personnel”). A questi requisiti va aggiunta la formazione e l’aggiornamento continuo nel settore di specifico interesse. In sostanza la risposta è no se le verifiche di cui parla il quesito devono essere fatte dal SA. Se invece ci si riferisce alle indagini supplementari va chiarito che queste sono richieste dal datore di lavoro nel caso previsto dal DM e che non possono essere effettuate dal SA. Tuttavia, il soggetto che effettua la verifica periodica in tale occasione può, opportunamente motivando, richiedere al datore di lavoro l’effettuazione di una indagine supplementare, che deve essere effettuata da soggetto terzo e “secondo le norme tecniche”
    Possono organismi notificati specializzati, residenti all’estero in paesi della Comunità Europea, regolarmente autorizzati nel paese d’origine, essere abilitati ad eseguire verifiche in Italia?

     

    Ribadito che è improprio e fonte di equivoco parlare di organismo “notificato” (perché tale qualifica ha attinenza ad attività direttamente connesse con adempimenti derivanti da direttive di prodotto, come, ad es, la certificazione CE delle macchine) soggetti residenti all’estero e specializzati in verifiche del tipo previsto dal DM per operare in Italia debbono farsi riconoscere come SA secondo le disposizioni del DM.
    Il soggetto privato abilitato “suggerito” in fase di domanda di verifica può essere diverso da quello usato allo scadere dei 30/60 gg., la ASL è obbligata ad utilizzare il nominativo scelto?

     

    Domanda forse mal posta perché il datore di lavoro deve indicare, non suggerire  il nominativo del SA di suo gradimento, ad ogni modo:

    1. 1.  INAIL/ASL devono avvalersi del SA indicato nella domanda solo nel periodo dei 60/30 gg.
    2. 2.  Decorso tale periodo:
    • INAIL/ASL perdono qualsiasi prerogativa o potestà organizzativa riguardo all’esecuzione delle verifiche periodiche
    •  il richiedente (che è comunque tenuto a far effettuare la verifica periodica, pena sanzione) può incaricare della verifica periodica anche un SA diverso da quello indicato nella sua originaria domanda ad INAIL/ASL.

     

     

     

     
    • assodimi 13:14 il 02/05/2011 Permalink | Rispondi

      In data 29 aprile 2011 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 111 alla Gazzetta Ufficiale n. 98 l’attesissimo decreto del Ministero del Lavoro sulle verifiche periodiche degli apparecchi contenuti all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza). Per informazioni http://www.assodimi.it

      • Ing.Catia Stanzani 12:25 il 15/07/2011 Permalink | Rispondi

        In data 11 maggio 2011 abbiamo inviato alcune PLAC (6 gruppi motore per tre bicolonna) in un cantiere in provincia di Reggio Emilia. Nella stessa data abbiamo inviato all’ISPESL di competenza (PIACENZA) la domanda di messa in servizio prevista dal decreto Lgs. 81/08.
        Il giorno 19 maggio 2011 ci sono pervenuti 3 bollettini da pagare per importi diversi: 2 x € 401,00 (per le macchine più grandi?) e 1 x € 320,00 (per quella più piccola?) per l’effettuazione delle verifiche con la causale “S 35LL878523-4-5 C1 2011/2/000180-1-2/RE. Ad oggi non abbiamo ancora effettuato i pagamenti.
        Il 15 luglio 2011, passati 64 giorni dalla data della richiesta siamo stati contattati da un Ing. dell’ISPESL suddetto per prendere accordi per l’effettuazione della verifica. (nel frattempo parte delle macchine si sono spostate in un altro cantiere in altra provincia).
        Dal convegno ASSODIMI del 08/07/11 ci era sembrato di capire che le richieste effettuate prima dell’uscita del Decreto attuativo dell’11 aprile 2011 (che entrerà in vigore il 28/07/11 salvo proroghe) erano da considerare “nulle” e quindi da ripresentare quando uscirà l’elenco degli organi/soggetti accreditati per l’effettuazione delle suddette verifiche. Per cui abbiamo preso un po’ di tempo con il funzionario dell’ISPESL per capire il da farsi (anche perché sono passati più di 60 gg dall’invio della richiesta di messa in servizio).
        P.S. nella risposta del funzionario ISPESL (al quale abbiamo spiegato quanto detto sopra) ci è sembrato di capire che l’atteggiamento dell’ISPESL sarebbe quello di continuare con la solita prassi in attesa di disposizioni basandosi sul tariffario del “2005?”.
        Abbiamo interpretato correttamente quanto emerso dal convegno ASSODIMI? Come dobbiamo muoverci?.
        Rimaniamo in attesa di pareri in merito.

        • assodimi 07:19 il 02/08/2011 Permalink

          Le attrezzature PLAC, sono presenti in allegato VII e come tali è leggittimo che vengano sottoposte a verifica periodica.
          I soggetti titolari della funzione (INAIL ex Ispesl) sono stati avvertiti di immatricolare le richieste ma di non procedere ulteriormente per mancanza di linee guida su come procedere ( fatturazione e modalità di verifica).
          Quanto sopra in base a risposta del Ministero del Lavoro a quesito specifico di utilizzatore che riporta peraltro riferimenti a disposizione regionale analogamente sospensiva in attesa di pubblicazione di decreto riportante le modalità di verifica.
          Il Decreto risulta pubblicato e sospeso fino al 29 gennaio 2012.
          La sospensione prevista tuttavia non ritengo possa sovrastare alle disposizioni del D.Lgs 81 ( verifica periodica obbligatoria).
          Il comportamento legittimo degli utilizzatori è quindi nell’applicare le disposizioni del D.Lgs 81 e per le specifiche attrezzature, ancorchè quanto previsto dal decreto “verifiche” è noto ma sospeso, procedere comunque con richiesta di matricola per le PLAC e il soggetto titolare della funzione procedere secondo le disposizioni e modalità rese note o previste dal decreto (per quelle già in servizio la richiesta è da considerare anche di verifica periodica, per quelle nuove si dovrebbe formulare la richiesta solo 60 giorni prima della scadenza della periodicità prevista in allegato VII ).
          Per il quesito Gramigna, ritengo indispensabile segnalare il cambio di provincia e richiedere chiarimenti sulle modalità di verifica periodica per la tipologia di attrezzatura trasferibile di nuovo inserimento nel regime obbligatorio (Allegato VII) ( cambio di provincia, fatturazione, ecc.).

          Ing. Nicola Pantalone.

    • Raffaele 17:29 il 02/05/2011 Permalink | Rispondi

      Salve, vorrei sapere quali sono i requisiti che bisogna avere per essere accreditati ad effettuare le verifiche periodiche sulle macchine.
      Grazie

    • Jackie Quartarone - Euroscaf srl 13:01 il 11/07/2011 Permalink | Rispondi

      Buongiorno a tutti. Ringrazio sentitamente ASSODIMI / ASSONOLO per il convegno sulle Verifiche Periodiche. Attendiamo con ansia le risposte ai vari quesiti esposti prima ed in occasione del convegno stesso. Anche in quest’occasione la presenza di candidati ad essere “verificatori” ha preso del tempo destinato alle risposte a coloro che le macchine le utilizzano o noleggiano. Magari sarebbe da tenere separate le tematiche in modo da poter dare risposte più esaustive. In ogni caso, ancora una volta siete stati di aiuto a proporre i ns. dubbi e perplessità al Ministero. Un dovuto ringraziamento anche all’Ing. Candreva per la sua presenza e disponibilità a chiarire i dubbi e a ragionare su possibili soluzioni. Nuovamente buona giornata a tutti! 🙂

    • Marco 19:51 il 11/07/2011 Permalink | Rispondi

      Complienti per il bel risultato di numero e contenuti del forum di venerdi’ scorso,purtroppo a mio modesto parere, le domande hanno un po’ portato fuori strada, .Ero intervenuto con l’idea di sentire spiegazioni su questo nuovo decreto che avevo interpretato come una buona opportunita’ di lavoro per aziende come la nostra che oltre al noleggio puntano molto sul servizio assistenza e che sta’ cercando di diventare centro 3A,ma se non ho capito male dalla platea dei noleggiatori è stato interpretato come un ostacolo e un costo che in realtà già esiste.
      Comunue una cosa non ho ben capito i centri 3A possono eseguire le verifiche annuali,ma non possono rilasciare relazioni simili a quelle dell’Inail o USL le quali devono essere rilasciate da enti precedentemente iscritti su un elenco nazionale,è giusto?

    • assodimi 13:29 il 26/07/2011 Permalink | Rispondi

      Diventare Centro 3A è attestare la propria esperienza ed organizzazione costituendo un valido punto di riferimento e raccolta delle macchine per le attività di verifica periodica di legge, affiancando i datori di lavoro per la corretta manutenzione ed il puntuale adempimento dei propri obblighi, e supportando i soggetti verificatori con preposti qualificati di ausilio.

      Quindi con i Centri3A potreste effettuare tutte quelle operazioni che servono prima, durante e successivamente alla verifica. Verifica che può essere svolta esclusivamente da Inail/Asl e/o con i soggetti abilitati.
      Nelle varie attività che servono per svolgere la verifica periodica possiamo suddividerle in due gruppi quelle di appannaggio del centro3A e quelle del soggetto abilitato:

      Centro3A:

      • Trasporto
      • Eventuale adeguamento RES all V TU (<'96)
      • Eventuale indagini supplementari (>20 anni)
      • Manutenzione ordinaria
      • Registro di controllo
      • Ricambi periodici
      • Assistenza al DL per gestione iter delle domande
      • Assistenza al verificatore con mezzi e personale
      • Eventuale riparazioni/ripristino funzioni di sicurezza

      Soggetto abilitato:
      – Verifica periodica

    • assodimi 07:28 il 28/07/2011 Permalink | Rispondi

      In gazzetta Ufficiale il decreto che proroga i tempi dell’entrata in vigore della legge dal 28 luglio 2011 al 28 Gennaio 2012.
      Per informazioni
      http://www.assodimi.it
      e
      http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-07-27&task=dettaglio&numgu=173&redaz=11A10249&tmstp=1311834313205

  • assodimi 15:41 il 31/05/2011 Permalink | Rispondi
    Etichette: noleggio, pubblica amministrazione, saie   

    Il noleggio nelle Pubbliche Amministrazioni 

    Il noleggio nelle pubbliche amministrazioni

    Durante il prossimo Saie 5-8 Ottobre 2011 all’interno della RentalArea Assodimi (vedi info) verranno organizzati seminari con noleggiatori e pubbliche amministrazioni che già usufruiscono di questo servizio per far conoscere tutte le possibili sinergie e far incontrare domanda ed offerta.

    • Cosa ne pensate?
    • Che argomenti dovremmo trattare?
    • Utilizzate o verreste utilizzare il noleggio, conoscete i vantaggi e cosa si può noleggiare?
     
  • assodimi 16:12 il 11/04/2011 Permalink | Rispondi
    Etichette: 2.0, argomento 19° congresso, opinione del direttore assodimi   

    Devi diventare 2.0 per essere più efficiente! Sai cosa significa? 

    Mi hanno fatto questa domanda e, francamente devo ammettere, non lo sapevo!

    Non hai mai sentito parlare di Web 2.0 oppure di management 2.0?

    Fino a poco tempo fa, no! ………… per leggere l’opinione clicca qui

    Aspettiamo i vostri commenti

     

     
  • assodimi 15:51 il 11/04/2011 Permalink | Rispondi
    Etichette: Le nuove generazioni in assodimi   

    Assodimi NEXT 

    Nasce AssodimiNext

     

    Costituzione di un gruppo “ NEXT GENERATION” (età da 25 a 40 anni) dei soci distributori e noleggiatori con i seguenti obiettivi:

    • Sviluppo delle conoscenze personali fra le nuove generazioni e interscambio esperienze, soluzioni di problemi ecc.
    • Analisi delle nuove strategie gestionali e commerciali su temi prioritari definiti dai partecipanti
    • I social media come strumento di marketing, di relazione, diricerca e selezione del personale.
    • Organizzazione di incontri con gruppo giovani di altre associazioni ancheeuropee, scambio di competenze ed esperienze, visite a centri noleggio.
    • Organizzazione di eventi NEXT all’interno di eventi associativi.

    Temi proposti:

    Il gruppo è  invitato a suggerire modifiche al programma ed indicare le priorità. In seguito si potranno organizzare interventi di informazione e formazione in rete con corsi e letture specializzate.

    Alcuni dei partecipanti potranno contribuire con interventi e testimonianze durante gli incontri e nel forum che sarà predisposto.

    Di seguito indichiamo, a titolo di esempio, alcuni temi da selezionare:

    1. Il ruolo delle nuove generazioni ed i rapporti con le vecchie. I problemi tipici del passaggio generazionale. Modalità di  trasferimento delle responsabilità.
    2. Lo sviluppo dei servizi nella distribuzione snella. ( noleggio – assistenza – usato – formazione)
    3. La gestione del parco macchine noleggio. ( strategie rinnovo – ruolo assistenza ecc.)
    4. Il nuovo ruolo dei venditori. Le nuove tecnologie al supporto dei venditori:
      • i device mobili e le applicazioni dedicate alla forza di vendita.
    5. La promozione dei servizi online. Come impostare una campagna pubblicitaria sul web e con quali strumenti.Il marketing sui social media: saper distinguere le mode dalle opportunità di business.
    6. Come cambia il recruiting con il web 2.0: la ricerca di personale attraverso Linkedin.  Un mondo da scoprire: l’outsourcing di attività non  strategiche attraverso internet.

    Ora tocca a voi …. cosa ne pensate, cosa proponete?

     

    Per aderire scarica il modulo cliccando qui

     
    • Johnk407 05:40 il 22/06/2014 Permalink | Rispondi

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